AVVERTENZA: Essendo il testo di legge ufficiale presentato nella gazzetta ufficiale con un solo articolo da 212 commi, la suddivisione fatta da questo testo è relativa al DDL del marzo 2015 (DDL a cui è stato eliminato l’articolo 15 dalla consultazione alla Camera dei Deputati, articolo inerente al 5×1000 alla scuola pubblica).
INTRODUZIONE
Il 9 maggio 2017 secondo calendario scolastico è il periodo in cui verranno somministrate le famigerate prove invalsi, ambiguità per ogni studente ( le uniche prove “non valutabili ma da far bene”), attualmente terrore per le singole scuole e per i docenti i quali vedono conseguentemente valutato il proprio operato a prescindere dalla situazione in cui versa l’istituto scolastico. Di fronte all’ennesima liberizzazione della cultura a danno dei giovani è giusto aver le corrette informazioni per agire secondo la propria idea, magari in un’ottica di quella che tempo fa si chiamava “disubbidienza civile”, atteggiamento spesso dimenticato o confuso dagli attuali studenti, i quali per la prima volta in 71 anni di Repubblica si sono mostrati passivi ed insofferenti riguardo al completo corpus legislativo rinnovato e costituente un affronto alla stessa memoria studentesca italiana dalla nascita de facto nel 1968 della realtà studentesca moderna nella sua organicità.
QUANDO, COSA, COME
Il test Invalsi, o Prova Nazionale, è nata con la legge n°176 del 25 ottobre 2007, consiste di due prove scritte, quella di matematica e quella d’italiano, i quali contenuti sono realizzati dall’istituto nazionale di valutazione che sta alle dipendenze economico-politiche del Miur, i test sono pensati sul modello OCSE-PISA usato per raccogliere dati da classificare.
Approcciarsi con un atteggiamento critico alla Legge 107/2015 e prendere atto di numerosi aspetti controversi insiti nel corpus legislativo è cosa buona e giusta, analizzare la fine correlazione tra gli articoli della “Buona Scuola” e test Invalsi è realtà sacrosanta; infatti per questo particolare atteggiamento si tende ad applicare un particolare quanto distorto concetto di meritocrazia, infatti con la pura logica con cui i test Invalsi sono stati trasformati per servire la 107, ovvero quella di “premiare o punire” secondo criteri meritocratici l’istituto, si rischia di favorire chi vive nei territori ricchi e chi frequenta una scuola dove persiste la presenza di alunni provenienti da famiglie benestanti, cosicchè una scuola con buone condizioni di partenza generali, quindi con maggiori possibilità di investire per migliorarsi, avrà più chance di intercettare i finanziamenti del Ministero, invece, la scuola che “gode” di condizioni opposte verrà ulteriormente penalizzata.
Tale atteggiamento si rispecchia completamente sin dall’inizio del testo di legge, iniziando con gli Art. 2- 3 che esplicitano il pericolo di disuguaglianze regionali basate sulla realtà puramente economicistica del bilancio tra risultati e costi gestita dal “preside manager”, tale da svantaggiare le singole realtà regionali rispetto agli organici impiegati, causando così l’ennesima ode alla scuola d’elitè, scuole che di conseguenza riusciranno a rendere più appetibile la propria immagine soggetto di investimento privati (infatti la nuova figura di “preside plenipotenziaria” ha il dovere di attrarli in quanto non sono previsti investimenti statali tali da dar la possibilità al singolo istituto d’aver una base finanziaria indipendente) tale da rendere lo stesso curriculum dello studente, realtà che teoricamente non dovrebbe essere toccata da fatti quali la prosperità economica del singolo istituto, un’istituzione relativa che, come le altre, dipende dalla prosperità socio-economica del contesto permeante l’ente (la scuola con più possibilità di elargire denaro può investire in attività finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa e, quindi, influenzando indirettamente il curriculum dello studente, uno tra gli oggetti del colloquio in sede d’esame); la centralizzazione della potestà statale in campo legislativo rispetto al settore dell’istruzione in capo all’articolo 117 della Costituzione sarebbe un valido incentivo all’eliminazione delle disuguaglianze tra regioni poichè svincolerebbe il settore dell’istruzione dal problema del pareggio di bilancio portatore di disuguaglianze tra realtà scolastiche negli ambiti regionali.
Tutto ciò è coadiuvato da una critica alla realtà per cui le scuole pubbliche non statali e private vengono finanziate indistintamente (un articolo dell’Espresso in data febbraio 2015 denuncia il “Fiume di Soldi Pubblici” quantificati in oltre mezzo miliardo l’anno), per cui si rischia di cadere in una pericolosa ottica di competizione tra scuole pubbliche statali per accaparrarsi metaforicamente un tozzo di pane quando gli istituti di diversa tipologia possono contare su finanziamenti ad oltranza oltre alla retta mensile che vien versata per ogni alunno; infatti è necessario rivedere la legge 62/2000 correlata all’articolo 17 sulla “Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica” che esplicita che chi iscrive i propri figli alle scuole primarie ed agli asili qualificati come “paritari” ha diritto a una detrazione sulle spese sino a 400 €, rivendicando così la modifica inerente alla completa distinzione tra scuole pubbliche statali, pubbliche non statali e private in modo tale da poter azzerare i finanziamenti a queste due ultime categorie nel pieno rispetto dell’articolo 33 della Costituzione cc 3-4.
Il meccanismo competitivo insito in quest’ottica è riflesso anche nell’articolo 10 per cui l’atto di “Valorizzazione del Merito del personale docente”, oltre a far dubitare sulla modalità con cui si può “misurare” il merito dei singoli docenti, può aprire ad un ottica di competizione anche fra i singoli docenti a discapito del programma o, nel caso estremo, a dinamiche pseudo clientelari (visto che è lo/a stesso/a preside ad elargire il Bonus annuale), dinamiche paventate anche dagli articoli 7 e 9, rispettivamente sulle “Competenze del dirigente scolastico” e “Periodo di prova e formazione del personale docente”, per cui il ruolo statuale nell’organizzazione dell’organico scolastico può far nascere forti rischi di raccomandazione a scapito delle reali capacità del docente.
Purtroppo l’Italia è all’ultimo posto per la spesa pubblica dedicata all’istruzione, solo il 9,05% del totale della spesa e il 4,70% del Pil. Anche in questo caso il nostro paese si discosta negativamente dalla media UE. I fondi d’incentivazione per il merito non colmano il gap con l’Europa. La riforma approva anche criteri di selezione feroce per far competere sulla miseria; la gestione degli istituti sarà centralizzata nelle mani del preside, che potrà anche scegliere il suo staff e “grazie” all’entrata dei privati nel comparto scolastico, la scuola avrà come obiettivo la creazione del profitto trascurando la qualità dell’istruzione, quindi ostacolando l’uguaglianza tra studenti. Inoltre sarà legittimato pienamente un sistema binario diviso tra scuole di qualità e scuole “parcheggio”.
Per non parlare delle ore che studenti e docenti gettano al vento per la preparazione al test; quando nella sintesi delle Invalsi del 2015 lo stesso Miur ammette:
Per non parlare delle ore che studenti e docenti gettano al vento per la preparazione al test; quando nella sintesi delle Invalsi del 2015 lo stesso Miur ammette:
” Il pattern generale dei risultati del 2015 desumibili per il campione è molto in linea con quanto già emerso nelle rilevazioni precedenti e con quanto noto dalle rilevazioni internazionali”.
Quindi invece che monitorare il “malato” per lungo tempo con la speranza che migliori da sè, è fondamentale stanziare dei fondi per aumentare la qualità dell’istruzione invece che spenderli nei test. Inoltre, c’è da dire che le invalsi accentuano le diseguaglianze, infatti le regioni del mezzogiorno ottengono in generale risultati peggiori, il ritardo del mezzogiorno tende ad aumentare lungo il percorso degli studi, mentre in seconda superiore gli studenti del nord-ovest e del nord-est appaiono in vantaggio di 10 punti rispetto al centro, e di circa 20-30 punti rispetto alle due macro-aree meridionali.
CONCLUSIONE: UN ATTO INEVITABILE
L’art. 51 comma 2 della legge 4 aprile 2012 n°35 annovera le Invalsi in “attività ordinarie”, la loro somministrazione deve essere discussa democraticamente, nei collegi docenti, nei consigli di classe e nelle assemblee. I test non possono essere usati per dare voti agli studenti perchè è uno strumento di valutazione esterna. La loro trascrizione nella valutazione dei registri di classe, contraddice la normativa sulla privacy in merito allo svolgimento delle prove (D.L. n°176/2007). Mentre l’art. 3 (D.L.n°196/2003) sancisce:
“I dati personali verranno trattati in modo da essere resi anonimi, all’esterno e all’interno dell’istituto. Il codice di accoppiamento tra le informazioni raccolte e l’identificativo della persona è conosciuto solo dal personale docente incaricato della somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla scheda risposte e, una volta utilizzato per la predetta funzione non è ulteriormente utilizzabile”.
Inoltre, ogni sanzione disciplinare personale causata dal rifiuto di svolgimento del test da parte dello studente o della studentessa, è illegittimo essendo espressamente vietata dalla normativa sulla privacy la tracciabilità delle suddette prove.
Nel 2011 vennero somministrati 2.200.000 test su tutto il territorio; ma in alcune scuole di Roma molti studenti uniti insieme ai docenti hanno boicottato i test, nonostante le pressioni dei presidi, che hanno minacciato gli studenti di sospensione è fatto pressioni sui docenti per costringerli a correggere le invalsi. In quell’anno secondo il Miur lo 0,13% dei test erano stati invalidati, seguire in massa l’esempio di coloro che li hanno invalidati non è disubbidienza, è espressione di civiltà critica.
– Compagni Elia ed Antonio
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